La domanda è semplice: in un condominio, nelle aree comuni e per motivi di sicurezza, esclusivamente al fine di prevenire danni alle persone ed alle cose, si possono installare delle telecamere?
La risposta è altrettanto semplice: sì.
Anzi, sì ma con restrizioni.
Forse… Proviamo a fare chiarezza.
La Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che “non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata il condomino che installi per motivi di sicurezza telecamere per visionare le aree comuni dell’edificio, anche se le riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell’esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese”.
Quindi il condomino può installare telecamere di sicurezza…
No, perché il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che l’articolo 615-bis del Codice penale sanziona chiunque acquisisca indebitamente immagini relative alla vita privata altrui nell’ambito del proprio domicilio: qui la necessità di garantire sicurezza alle persone e quella di tutelare i beni comuni si scontra infatti con la preoccupazione che questi dispositivi possano compromettere la libertà “non vigilata” di movimento, all’interno del proprio domicilio e delle aree comuni. In effetti non c’è contraddizione giuridica nel merito poiché la mancanza di reato in sede penale non rappresenta motivo di liceità della medesima condotta in sede civile. Il giudice civile, nei rapporti tra condomini, guarda al diritto inviolabile alla riservatezza, e quindi si parla di beni giuridici diversi. Secondo il Tribunale di Nola, sez. II civ., ord. 3 febbraio 2009, si tratta di un comportamento che viola il diritto alla riservatezza dei condomini in cui manca anche il requisito della proporzionalità: per la sicurezza di uno, il danno ai tanti.
Quindi il condomino non può installare telecamere di sicurezza… E il condominio ?
Ammesso (e non concesso) che le telecamere non compromettano il diritto alla privacy di cui sopra, chi ha potere decisionale in materia? Proprietari o conduttori? L’Assemblea condominiale? E con quale tipo di maggioranza assembleare ?
Sicuramente, non l’Assemblea: il Tribunale di Salerno ha sentenziato che “l’assemblea condominiale non è competente a deliberare a maggioranza l’installazione di un sistema di videosorveglianza delle parti comuni“.
Quindi, la delibera per installare un impianto di videosorveglianza deve essere fatta all’unanimità.
Così ci conferma anche il tribunale di Varese con l’ordinanza n. 1273/2011. Il giudice ha ritenuto che “nel silenzio della Legge“, il condomino non ha “alcun potere di installare, per sua sola decisione, telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini”. Secondo il tribunale “nemmeno il Condominio ha la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini. (…) Il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono mai sopportare, senza il loro consenso, un’ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende. Né l’assemblea può sottoporre un condomino a una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona”.