L’Assemblea è l’organo principale del Condominio, è il suo organo deliberante.
I compiti e le attività dell’Assemblea sono ( ex art. 1135 c.c.):
- nomina, conferma, sostituzione o revoca dell’Amministratore e alla eventuale sua retribuzione;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali ripartendo le relative spese tra i condomini;
- delibera in ordine alle opere di manutenzione straordinaria nonché in ordine agli atti di acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali sulle parti comuni dell’edificio;
- delibera per promuovere liti o resistere a domande intraprese contro il condominio;
- delibera riguardo la modifica del Regolamento di Condominio;
- delibera su l’uso o sul godimento delle parti comuni con esclusione di qualsiasi ingerenza sulle parti in proprietà esclusiva;
- delibera su qualsiasi altra decisione eccedente l’ordinaria amministrazione;
L’Assemblea può essere convocata in via ordinaria una volta l’anno, richiesta in qualsiasi momento dall’Amministratore o da un condomino, e in via straordinaria convocata dietro richiesta dell’Amministratore o di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e di fatto l’Assemblea non può deliberare se questi non siano stati invitati tutti ed affinchè le delibere siano valide è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare, in modo tale da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. Il tema da trattare in Assemblea può essere indicato anche in forma sintetica in modo da permettere la delimitazione “ex ante” della materia da trattare. La voce “varie ed eventuali” si riferisce a semplici comunicazioni, suggerimenti per future Assemblee, prospettazioni dei problemi e risposte dell’Amministratore.
Compito dell’Assemblea è anche quello di nominare un presidente e un segretario i quali hanno il compito e la funzione di dirigere e gestire la riunione assembleare al fine di garantirne la validità e regolarità.
Giova evidenziare infine che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al Regolamento di Condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dalla stessa autorità.
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (a pena di decadenza), che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.