L’amministratore è l’organo che esegue le deliberazioni dell’Assemblea, riscuote i contributi dai condomini ed eroga le spese occorrenti per la gestione e la manutenzione, redige il rendiconto annuale (Bilancio condominiale), rappresenta il Condominio nei procedimenti giudiziari nei quali è parte.
L’amministratore di condominio dura in carica un anno. Nomina, revoca e determinazione della retribuzione dell’amministratore spettano all’assemblea con la maggioranza dei presenti (anche per delega) alla riunione che rappresentino un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 2° comma).
L’amministratore può anche essere revocato dal Tribunale, su istanza di almeno un condomino, quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, quando non rende il conto per due anni consecutivi o quando, essendogli stato notificato un atto di citazione, non ne informa tempestivamente l’assemblea dei condomini.